Diventa produttore e crea la tua Internet TV. Licensing – Copyright. (Lezione 17)
Per la relaizzazione del nostro progetto, oltre all’aspetto puramente tecnico, dobbiamo prestare particolare attenzione anche all’aspetto legale. Questa parte va curata per evitare guai giudiziari futuri e svolgere il tutto nel pieno rispetto della legge……
Per la relaizzazione del nostro progetto, oltre all’aspetto puramente tecnico, dobbiamo prestare particolare attenzione anche all’aspetto legale. Questa parte va curata per evitare guai giudiziari futuri e svolgere il tutto nel pieno rispetto della legge… in una parola: copyright.
Il mondo televisivo (e a maggior ragione quello dello streaming) è regolamentato da leggi per nulla chiare e per nulla complete. Per di più la trasmissione su Internet è preda di fantomatiche e assurde pseudo-leggi puramente inventate senza padre e senza padrone.
Nel XX secolo, l’avvento dei riproduttori ed in particolare del computer e di internet, ha fatto venir meno uno dei cardini alla base del copyright in senso classico: ovvero il costo e la difficoltà di riprodurre e diffondere sul territorio le opere, aspetti fino ad allora gestiti dalla corporazione degli editori dietro congruo compenso o cessione dei diritti da parte degli autori. Ciò ha reso assai difficile la tutela del copyright come tradizionalmente inteso.
Inoltre, il file-sharing, gestito tramite il sistema del peer-to-peer, e in generale le nuove tecnologie e internet, si sono evolute e diffuse con grande velocità, rendendo difficile per le legislazioni internazionali un aggiornamento con la medesima prontezza, distinguando cosa è legale e cosa non lo è.
Nello svolgimento del nostro progetto che andrà poi diffuso in streaming su Internet sia sui circuiti classici unicast/multicast sia su quelli p2p, il rispetto del Diritto d’autore italiano è fondamentale. Vediamo di cosa si tratta e le facoltà che la legge italiana riconosce a chi crea una propria opera (fonte: Wikipedia).
Diritto d’autore italiano
Il diritto nasce al momento della creazione dell’opera, che il codice civile italiano identifica in una «particolare espressione del lavoro intellettuale». Quindi è dall’atto creativo che, incondizionatamente, il diritto si origina; non vi è pertanto alcun obbligo di deposito (ad esempio, presso la SIAE), di registrazione o di pubblicazione dell’opera (a differenza del brevetto industriale e dei modelli e disegni di utilità che vanno registrati con efficacia costitutiva). Tuttavia, tali forme di pubblicazione costituiscono una manifesta e facilmente dimostrabile attribuzione della paternità (specie in caso di controversia).
Le facoltà dell’autore
L’autore ha la facoltà positiva di sfruttare la propria opera in ogni forma e modo. Questa facoltà discende non tanto dall’esistenza del diritto d’autore, ma piuttosto dal riconoscimento anche a livello costituzionale della libertà di iniziativa economica privata.
Ciò che il diritto d’autore riconosce al creatore di un’opera sono invece una serie di facoltà esclusive (ovvero facoltà negative), per impedire a terzi di sfruttare economicamente la propria opera.
La legge riconosce in particolare le seguenti facoltà esclusive:
- Pubblicazione
- Riproduzione
- Trascrizione
- Esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico
- Comunicazione al pubblico, ovvero diffusione tramite mezzi di diffusione a distanza (telegrafo, telefono, radiodiffusione, televisione e mezzi analoghi, tra cui il satellite, il cavo e la stessa Internet), compresa la sua messa a disposizione del pubblico in maniera che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento scelti individualmente (le cosiddette fruizioni video-on-demand)
- Distribuzione
- Traduzione e/o Elaborazione
- Vendita
- Noleggio e Prestito.
Tutti i predetti diritti sono indipendenti l’uno dall’altro: l’esercizio di uno non esclude l’esercizio di tutti gli altri. Inoltre tali diritti riguardano sia l’opera nel suo insieme, sia in ciascuna delle sue parti.
Diritto morale e diritto patrimoniale
Il diritto consiste di due elementi fondamentali:
- Diritti morale. E’ strettamente legato alla persona dell’autore e, salvo casi particolari, tale rimane, mentre il secondo è originariamente dell’autore, il quale può cederlo dietro compenso (ma anche gratuitamente) ad un acquirente (licenziatario), il quale a sua volta può nuovamente cederlo nei limiti del contratto di cessione e della legge applicabile, fermi i diritti morali.
- Diritto patrimoniale. Si estingue decorso un certo periodo dalla morte dell’autore; pertanto agli eredi è in genere garantito un periodo di tutela di questo diritto che copre un tempo equivalente ad una o due generazioni. Tale tutela è nella maggior parte dei paesi occidentali (tra cui l’Italia) di settant’anni dalla morte dell’ultimo dei coautori dell’opera.
Dopo la lettura di queste noiose ma preziose informazioni, non ci resta che rispettarle e proseguire nel nostro progetto ormai arrivate alle sue fasi conclusive. Anche questo capitolo è concluso. Il prossimo passo sarà la pubblicazione del nostro progetto, cercando di capire quale via di diffusione in streaming è la più idonea alle nostre esigenze.
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